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    Attività extralberghiera e forfettari. Il Fisco punta l’IVA sulle commissioni dei portali

    Il Fisco sta focalizzando l’attenzione sull’IVA dovuta dalle strutture extralberghiere sulle commissioni trattenute da Airbnb, Booking e dagli altri portali con sede fiscale in paesi UE o EXTRA-UE. Per chi ha la partita IVA, anche in regime forfettario, l’inversione contabile è un obbligo spesso ignorato. L’incrocio tra dati VIES, flussi DAC7, fatture elettroniche, tracciabilità dei pagamenti e alloggiati web rende facile intercettare le omissioni. In pratica chi gestisce una struttura su un portale online riceve le prenotazioni, l’ospite paga alla piattaforma, la piattaforma trattiene la propria commissione e retrocede la differenza al proprietario HOST. Sulla commissione, però, c’è l’IVA da pagare, che nel caso di HOST non imprenditoriale ovvero senza P.IVA, il problema non si pone perché l’IVA viene applicata direttamente dal portale e pagata insieme alla commissione. In prativa il portale trattiene la commissione e l’IVA del 22%. Il discorso cambia quando l’HOST è un soggetto passivo IVA.  In tal caso l’intermediazione diventa un’operazione B2B (art. 7-ter del DPR 633/72) e l’imposta deve essere assolta dal committente italiano con il meccanismo dell’inversione contabile se è in regime ordinario IVA, se è forfettario mediante versamento periodico con F24. In questo secondo caso le piattaforme on-line trattengono solo le commissioni senza l’IVA.

    È qui che moltiforfettari sono caduti in errore, convinti che l’esonero dall’IVA valesse tanto in uscita quanto in entrata. Così non è. Il contribuente che riceve una fattura per un servizio da un portale di prenotazione on-line estero (come Booking.com, Airbnb, Expedia, ecc.), deve gestire l’operazione tramite il meccanismo del reverse charge (inversione contabile) o dell’autofattura, a seconda che il portale sia UE o Extra-UE. Se il portale di prenotazione ha sede nell’Unione Europea (es. Booking.com B.V. in Olanda), si tratta di una prestazione di servizi B2B (art. 7-ter del DPR 633/72). In tal caso si deve: emettere una integrazione/autofattura elettronica (tipo documento TD17) da inviare tramite il Sistema di Interscambio (SdI) entro 12 giorni dalla data fattura; il documento deve essere integrato con l’IVA ordinaria 22%; l’IVA calcolata va versata mensilmente o trimestralmente tramite modello F24 rispettivamente entro il 16 del mese successivo se mensile oppure entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento se trimestrale. Per ricevere questi servizi, la P.IVA deve essere iscritta al VIES (acronimo di VAT Information Exchange System, ossia Sistema di scambio di informazioni sull’IVA. E’ il sistema elettronico europeo gestito dalla Commissione europea che permette di verificare se un’azienda o un professionista con partita IVA è abilitato a svolgere operazioni intracomunitarie, ossia compravendita di beni o servizi all’interno dell’Unione Europea). Se il portale di prenotazione ha sede Extra-UE (es. Stati Uniti o altro Paese fuori dall’Unione Europea). In tal caso si deve: emettere un’autofattura elettronica (tipo documento TD17) entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; calcolare l’IVA al 22% sull’importo del servizio; versare l’IVA tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione se mensile oppure entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di competenza se trimestrale. I contribuenti in regime forfettario restano comunque esclusi dagli adempimenti IVA ovvero LIPE (liquidazioni periodiche IVA) e dichiarazione IVA.

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