Ricostruzione banca dati delle aree fabbricabili e recupero tributario Imu e Tasi.
Interrogazione URGENTE di “Progettiano Angri”. Sarà presentata nel Consiglio comunale convocato lunedì 4 marzo prossimo (Ordine del giorno pubblicato in coda al testo dell’interrogazione).
Riceviamo e pubblichiamo
Al Presidente del Consiglio Comunale Massimo Sorrentino
OGGETTO: Ricostruzione banca dati delle aree fabbricabili e recupero tributario Imu e Tasi. Interrogazione URGENTE a risposta scritta ai sensi dell’art. 32 del Regolamento del Consiglio Comunale.
Il Gruppo Consiliare Progettiamo Angri invia la presente interrogazione affinché si possano definitivamente chiarire alcuni interrogativi, privi di un’esaustiva risposta, posti durante i precedenti incontri con l’Ufficio tributi e la società affidataria della revisione e dell’adeguamento del valore delle aree fabbricabili ai fini IMU, Kibernetes Srl, in relazione agli avvisi di accertamento IMU per aree fabbricabili.
Si richiede, pertanto, di chiarire:
il motivo per cui non sono state prese in considerazione, e scomputate dal quantum richiesto, le somme già versate a titolo di IMU, per gli anni oggetto di verifica, in relazione alle pregresse destinazioni urbanistiche delle aree accertate. Al riguardo si chiede, altresì, se l’Ente ha intenzione di attivare le relative procedure di autotutela d’ufficio oppure resta in attesa dell’impulso di parte. Chiarisca altresì l’Amministrazione la tempistica mediamente necessaria per esercitare il succitato potere, anche su istanza di parte, attesa la sua obbligatorietà con la recente introduzione dell’art. 10 quater nello Statuto dei diritti del Contribuente;
le modalità di contraddittorio previste, se le stesse garantiscono la sospensione dei termini per proporre ricorso ed i limiti oggettivi per l’accesso a siffatte procedure;
qual è la documentazione necessaria al contribuente per determinare un più ragionevole “valore venale” rispetto a quello individuato dall’Amministrazione, in particolare delle aree che risultano in concreto inedificabili quali, ad esempio, quelle la cui superficie è inferiore al lotto minimo edificatorio piuttosto che adibite a “verde pubblico attrezzato”, quelle sottoposte a vincoli sovraordinati, fasce di rispetto, necessitanti di oneri per lavori di adattamento ai fini edificatori, etc. etc.;
come mai l’Ente non ha stabilito i valori venali già nel 2017, all’alba dell’adozione del PUC, anziché attendere solo l’inizio del 2023. Chiarisca altresì l’Amministrazione il motivo per cui non ha dato seguito al disposto di cui all’art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale impone ai comuni, all’atto dell’attribuzione ad un terreno della natura di area fabbricabile, di comunicarlo “al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del contribuente”;
in merito alle aree fabbricabili pertinenze degli immobili, in che modo l’Ente ne ritiene verificata l’esistenza pur in assenza di graffatura, ossia quali sono gli indici ed i parametri che il Comune ha utilizzato o utilizzerà, in concreto, per confermare l’oggettivo asservimento dell’area fabbricabile a durevole servizio o ornamento dell’immobile stesso. Chiarisca altresì l’Ente se ritiene legittima l’esenzione delle aree edificabili, in presenza di un accorpamento catastale delle stesse all’immobile operato ora per allora quale esatta e veritiera rappresentazione dello stato dei luoghi, per gli anni di imposta 2020 e successivi;
le ragioni per cui non sono state escluse dagli accertamenti le aree fabbricabili esenti individuate dall’art. 12, comma 3, del Regolamento IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 30 Ottobre 2012, vigente fino al 31/12/2019, vale a dire le aree che, in riferimento al vecchio PRG, non raggiungono il dimensionamento del lotto minimo ricadenti nelle ZONECdiespansione e nelle ZONE D produttive, quelle che, per la loro conformazione planimetrica e/o dimensionamento, rendono di fatto impossibile l’applicazione degli standard urbanistici minimi previsti (distacchi dalle strade, confini, area minima del lotto, intervento urbanistico obbligatorio, ecc.) ricadenti all’interno delle ZONE B di completamento, tutte quelle che ricadono in ZONA F comunque sottoposte a vincolo di intervento pubblico e tutte le aree che, per la loro collocazione, rientrano nelle fasce di inedificabilità previste dal R.D. 25.07.1904. n. 523;
le ragioni che hanno giustificato gli accertamenti, per gli anni 2017 e 2018, delle aree divenute fabbricabili solo dopo l’approvazione del PUC nell’anno 2018 e non ritenute tali in sede di adozione nel 2016;
come mai l’Ente ha irrogato sanzioni per omessa dichiarazione per l’anno di imposta 2017 e per omesso versamento per l’anno di imposta 2018 ignorando, in tal modo, le indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, tra l’altro richiamata nelle premesse degli atti notificati ai cittadini. Il documento di prassi citato, al fine di contemperare il buon andamento della Pubblica Amministrazione, oltre che l’interesse erariale, con il diritto ad una giusta imposizione, tutela il legittimo affidamento e la buona fede del contribuente ritenendo ammissibile la disapplicazione delle sanzioni e la mancata richiesta di pagamento degli interessi moratori allorquando i comuni non abbiano dato seguito al summenzionato art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Seppur è vero che l’omissione di detto adempimento non pregiudica la produttività di effetti fiscali dell’attribuzione della natura edificatoria di un’area, il Ministero invita i comuni a dare piena attuazione alle garanzie procedimentali proprie dello Statuto dei diritti del Contribuente, legge n. 212 del 2000, il cui articolo 6 stabilisce, in maniera chiara ed inequivocabile, l’obbligo generalizzato dell’Ente impositore di informare il contribuente ogni qual volta si trovi al cospetto di fatti e/o circostanze dai quali possa derivargli l’irrogazione di una sanzione. Pertanto, nel caso in cui la succitata comunicazione sia stata omessa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ritiene che sia doveroso applicare l’art. 10, comma 2, dello Statuto dei diritti del Contribuente il quale, a tutela dell’affidamento e della buona fede di quest’ultimo, prevede che “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’Amministrazione stessa”.