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    Riqualificazione area ex Primo Circolo via Cervinia-Prolungamento corso Italia – L’Amministrazione comunale, con una nota tecnica del Responsabile dell’UOC Lavori Pubblici, dott. Giovanni Losco, ha risposto, con una pec (posta elettronica certificata), all’interrogazione presentata dai consiglieri di minoranza Alberto Milo, Marco De Simone e Giuseppe Del Sorbo (1971).

    Al Sindaco del Comune di Angri
    I sottoscritti De Simone Marco, Del Sorbo Giuseppe e Milo Alberto in qualità di Consiglieri Comunali e nell’esclusivo interesse della cittadinanza, in merito al progetto di riqualificazione di corso Italia (ex primo circolo) e relativa gestione parcheggi, con la presente
    CHIEDONO

    i seguenti chiarimenti.
    1) Al progetto preliminare, oggetto di gara, manca la relazione geologica obbligatoria ai sensi dell’art.23 comma 6 D. Lgs 50/2016: perché?
    2) Al progetto preliminare, oggetto di gara, manca la verifica e validazione obbligatoria ai sensi dell’art.26 comma 8 D. Lgs 50/2016: perché? Oltre a disattendere la normativa vigente, la mancanza della relazione geologica sarebbe stata evidenziata dalla società incaricata di verificare e/o dal RUP incaricato di validare il progetto, evitando di causare le ben note problematiche che hanno portato ad un enorme aggravio dei costi a danno dell’Ente. Ascrivibili a chi?
    3) La Giunta, con propria Delibera n°51/2020, mentre approva 3 studi di fattibilità, “prende atto e accetta” il progetto definitivo, reinserendolo nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022, come se fosse una nuova opera, quando invece era già in corso di esecuzione, essendo già stato sottoscritto il contratto nel Febbraio 2019 e quindi non sarebbe dovuto essere inserito in quell’elenco: perché é stato inserito?
    4) La Giunta, con propria Delibera n°64/2020, approva la relazione integrativa al progetto definitivo, nella quale il RUP, senza averne le qualifiche, accetta passivamente le conclusioni della relazione geologica, senza firma del professionista, da parte del concessionario, quando poteva incaricare un tecnico qualificato per la verifica di tale elaborato, giacché la stessa relazione ha prodotto un notevole incremento dei costi dell’intervento, determinando di fatto un minore vantaggio per la collettività: perché?
    5) La Giunta, con propria Delibera n°64/2020, approva la relazione integrativa al progetto definitivo, nella quale il RUP, senza averne le qualifiche, esprime pareri di coerenza e di giustificazione del Piano Economico Finanziario: perché?
    6) Nel verbale della riunione operativa del 04/06/2020, citato nel rapporto intermedio, il RUP impone alla società di verifica e validazione del progetto di escludere dal giudizio tutti i documenti relativi agli aspetti economici e di sostenibilità economica del progetto: perché?
    7) Nel rapporto intermedio, al punto 17 si dice esplicitamente “Occorre acquisire idonea documentazione rilasciata dal competente Ufficio del Comune di Angri circa la conformità urbanistica dell’intervento secondo la configurazione progettuale recepita ed approvata dall’Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale n.64 del 28.05.2020”. Non é stato richiesto nulla all’Ufficio Urbanistica: perché?
    8) In risposta a tale osservazione, sempre nel rapporto intermedio al punto 17, si dice che “il progettista ha fatto dichiarazione specifica allegata alla Relazione Generale All.2”. Nella relazione del progettista però é stata omessa dalle norme tecniche di attuazione di zona la dizione “e con l’obbligo di rispettare i seguenti limiti: Sp (superficie permeabile) ≥ 40% Sf; Dc (distanza dai confini) ≥ m 6,00”. Sono stati rispettati questi parametri?
    9) Dalle norme tecniche di attuazione si legge che l’area é destinata “ad attrezzature, pubbliche o di uso pubblico, di interesse comune, a scala locale o di quartiere, quali ambulatori e consultori, biblioteche, centri sociali, centri culturali e museali, uffici amministrativi, mercati rionali, nonché le aree per attrezzature religiose (chiese ed edifici parrocchiali, ecc”. Nel progetto di legge che si realizzeranno una serie di eco-stand “da destinare ad attività commerciale”. Ma dalle norme non si legge la possibilità di attività commerciale: é legittimo?
    10) L’art. 165 coma 3 del D. Lgs 50/2016 cita: La sottoscrizione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell’opera. In contrasto sia con la Legge che con il bando ed il disciplinare di gara, il Contratto é stato firmato a Febbraio 2019, mentre il progetto definitivo é stato approvato solo a Luglio 2020 dalla Giunta Comunale con Delibera n°104/2020: perché?
    Questa situazione é tanto più grave proprio in virtù della cosiddetta “sorpresa geologica”, che, senza contratto firmato, avrebbe consentito al
    Comune di rinunciare all’opera o assumere determinazioni più idonee senza vincoli contrattuali e nell’interesse della collettività.
    11) Nel periodo intercorso dal bando di gara del 2017 fino all’approvazione del progetto definitivo nel 2020 sono stati variati sia il CIG che il CUP: perché?
    12) Nell’offerta dell’appaltatore viene inserita la possibilità di vendere box auto, non prevista dal bando di gara, e riducendo la superficie dei parcheggi a rotazione, senza che vi sia un piano delle alienazioni che lo preveda: perché?
    13) Nel progetto definitivo viene ampliata l’area di intervento di riqualificazione di circa 6/700 mq: perché? E in base a quale Delibera di Consiglio Comunale é stata concessa questa variazione?
    14) Con la Delibera di Giunta n°77/2020 veniva deliberato di “dare atto che si procederà alla redazione del rapporto conclusivo da parte della società incaricata al fine della successiva approvazione del progetto definitivo da parte dell’Organo Giuntale”. Eppure l’Organo Giuntale, con Delibera n°104/2020, ha approvato il progetto definitivo prima che questo rapporto conclusivo fosse redatto dalla società incaricata: perché?
    15) Con la Delibera di Giunta n°104/2020 veniva deliberato di “dare atto che la copertura finanziaria per l’intervento di cui trattasi é assicurata mediante fondi derivanti da finanza di progetto”, omettendo di dire che invece vi sono anche contributi pubblici, quali la gestione dei parcheggi e la cessione dei box auto: perché?;
    16) Ai sottoscritti appare poco comprensibile la dicitura “accettare un progetto”, quando nel lessico corrente degli atti deliberativi gli organi approvano, quando verificati e validati dagli organi deputati alla gestione tecnico-amministrativa: cosa significa e perché?;
    17) Analogamente, nella Delibera di Giunta n°104/2020 si legge e citiamo testualmente “detta documentazione ufficializza i progetti finora acquisiti e approvati”. Cosa significa e perché si utilizza tale lessico? Tra l’altro non era stato approvato alcun progetto definitivo prima della Delibera di Giunta n°104/2020;
    18) Il progetto definitivo normativamente deve essere approvato solo dalla Giunta Comunale, quindi l’iter si riterrebbe concluso con la Delibera di Giunta n°104/2020, che invece viene portata inspiegabilmente all’approvazione del Consiglio Comunale nel mese di Agosto 2020: perché?
    19) Il Consiglio Comunale, con la Delibera n°46/2020, prende atto della Delibera di Giunta Comunale n°104/2020 di approvazione del progetto definitivo di cui alle Delibere di C.C. n°51/2020, n°64/2020 e n°76/2020, le quali riportano i protocolli di acquisizione degli atti tecnici presentati dalla società concessionaria, sulla base del solo rapporto intermedio di verifica, perciò privo di conformità urbanistica, rapporto conclusivo di verifica, della validazione del RUP e riportanti CUP e CIG diversi da quelli posti sul bando di gara: PERCHE’?
    Due considerazioni.
    Da un punto di vista procedurale appare ai sottoscritti come, in corso di realizzazione di un’opera già contrattualizzata, se ne sia stravolto completamente il contenuto e, di conseguenza, si sia cercato di farlo sembrare un nuovo progetto (inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche, modifica CIG e CUP) e si sia cercato di dare una grossolana legittimazione postuma (nuovo passaggio in Consiglio Comunale) ad atti amministrativi impropri, che non possono essere sanati.
    Nell’intera vicenda é venuto meno, in ogni momento, il contraddittorio da parte del Comune con il Concessionario, “prendendo atto e accettando” tutto ciò che il Concessionario proponeva, nel suo esclusivo interesse e a danno della collettività.
    In Fede
    f.to Marco De Simone
    Giuseppe Del Sorbo (1971)
    Alberto Milo

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