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    DOSSIER – CONDANNA DI ANGRI ’80 PER DIFFAMAZIONE.


    Per dare ai nostri lettori un quadro completo delle motivazioni, a nostro parere ingiuste, che hanno portato alla condanna in primo grado del nostro giornale per diffamazione, a seguito della chiamata in giudizio da parte del funzionario del Comune, avv. Antonio Pentangelo, nonché la possibilità di farsi una precisa opinione in merito, pubblichiamo gli articoli, i commenti e gli interventi di solidarietà pervenutici, usciti su ANGRI ’80 cartaceo nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2015.

    Editoriale del numero di aprile 2015.

    Condannato ANGRI ’80 a pagare.
    MA DOV’È LA DIFFAMAZIONE!?

    Come i nostri lettori e concittadini ricorderanno, l’Avvocato del Comune, Antonio Pentangelo, ci ha citato tre volte davanti ai Giudici di Pace per diffamazione per tre articoli pubblicati su ANGRI ’80, l’ultimo dei quali è quello che riportiamo a fianco, uscito nel novembre 2012.
    Nelle scorse settimane è stata pubblicata la sentenza, relativa a quest’ultimo articolo, emessa dalla dott.ssa Katia Gamberini, che ritiene “provata” la diffamazione e accoglie parzialmente la richiesta di risarcimento del danno per lesione dell’immagine, condannando l’autore dell’articolo, Luigi D’Antuono, il direttore responsabile, Antonio Lombardi, e la Coop. Centro Iniziative Culturali a pagare 1000 euro oltre agli interessi (anziché i 4.000 richiesti) e alle spese processuali (600 euro).
    La sentenza della dott.ssa Gamberini ci ha lasciato increduli e stupefatti per una serie di motivi nonché arrabbiati per il danno economico subìto dalle nostre povere casse e per le ulteriori spese che dovremo affrontare per l’appello che ovviamente presenteremo. Infatti:
    1) in nessun punto dell’articolo è stato messo in discussione il diritto dell’Ente Comune di autorganizzarsi.
    2) non ci può essere alcuna diffamazione dell’Avvocato, perché l’articolo critica, solo e soltanto, gli Amministratori comunali che hanno nominato capo settore l’avvocato del Comune, il quale, una volta inserito nell’organizzazione comunale con compiti di gestione amministrativa, perde uno dei requisiti in base ai quali può difendere in qualsiasi giudizio il Comune.
    3) la maggior parte dell’articolo riguarda citazioni di sentenze, di decisioni e di pareri del Consiglio Nazionale Forense o dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che confermano, in toto, quanto da noi sostenuto.
    4) nel frattempo è accaduto che, a rafforzare ancor più le nostre convinzioni, è intervenuta una Delibera della Giunta comunale, non di Roccacannuccia o di S.Fedele Intelvi, ma, paradossalmente, proprio del Comune di Angri, che il 18 settembre 2014 ha approvato il Regolamento dell’Avvocatura comunale (Delibera n. 266).
    Incredibile, ma vero, l’art. 1, comma 3, di tale Regolamento, così recita: “Gli avvocati esercitano le proprie funzioni con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo e agli stessi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa”. In effetti è la conferma, quasi con le stesse parole, della tesi da noi sostenuta negli articoli pubblicati su ANGRI ’80.
    5) tanto premesso, come fa la dott.ssa Gamberini a condannarci per aver leso l’immagine dell’Avvocato del Comune, visto che l’unica nostra preoccupazione era l’interesse pubblico ovvero le negative conseguenze, giudiziarie ed economiche, della contestata decisione?
    Oltretutto, dopo aver affermato (e siamo completamente d’accordo con lei) che va riconosciuto (art. 21 Costituzione) il diritto di cronaca, salvo che trascenda “in attacchi personali diretti a colpire l’altrui dignità personale e professionale”, e il diritto di critica qualora vi sia un “interesse pubblico alla conoscenza” dei fatti e l’esposizione formalmente corretta dei fatti. Ci siamo comportati sempre così in oltre trent’anni e, infatti, nessuno ha mai avuto nulla da ridire, tranne l’avv. Pentangelo.
    Nell’occasione abbiamo letto e riletto, abbiamo fatto leggere e rileggere l’articolo incriminato, ma nessuno ha trovato, neppure l’ombra di “notizie false e tendenziose”, “di attacchi personali e diretti” nonché la mancanza di interesse pubblico a conoscere l’operato dell’Amministrazione.
    Cari lettori, cari concittadini
    Per quanto ci riguarda non sarà certo questo episodio, questa sentenza, quantunque sorprendente, a farci mollare e a farci desistere dal nostro pluriennale impegno per la crescita “civile e culturale del nostro Paese”, che abbiamo preso nel primo editoriale di ANGRI ’80. Rispettiamo la sentenza, ma, come abbiamo detto, presenteremo appello presso il Tribunale civile di Nocera Inferiore per ribaltarla e ristabilire la realtà delle cose.
    Segnaleremo all’Ordine dei Giornalisti, nazionale e regionale, all’Associazione Giornalisti “Valle del Sarno” questa sentenza che crea un negativo precedente, estendendo all’infinito le maglie del riconoscimento della diffamazione e limitando, oltremodo, il diritto di cronaca e di critica per i cronisti.
    A voi lettori e abbonati, a voi concittadini e in particolare alle persone di cultura e dotate di amore per Angri, chiediamo non solo solidarietà, ma anche di esserci ancor più vicini, di aiutarci a diffondere e a rafforzare il nostro mensile. Ad Angri c’è ancora chi tende a sminuire il nostro faticoso impegno e la qualità del nostro lavoro, ma basta leggere alcune pagine di questo stesso numero per notare, manco a farlo apposta, le attestazioni di stima e di affetto che questo mese ci arrivano da Caserta, dal prof. Franco De Lilla, e da Piombino, dove il nostro abbonato, Gerardo Vitolo, ex portiere grigiorosso, attende, orgoglioso, ANGRI ’80 per farlo vedere ai suoi amici e far loro notare “che bel giornale abbiamo nel nostro paese e come siamo organizzati meglio di loro”. Addirittura in Argentina ci conoscono e da lì ci hanno scritto i nipoti del prof. Eliodoro Tedesco per chiederci di porgere dalle colonne di ANGRI ’80 l’ultimo affettuoso saluto al loro parente, nostro amico e collaboratore, recentemente scomparso.
    Non possiamo dire a ognuno di voi cosa fare, personalmente e concretamente, per noi; ma possiamo chiedervi di trovare, ognuno di voi, le modalità per darci un concreto sostegno.

    LUNGA VITA AD ANGRI ’80 E RICORDATEVI DI AIUTARCI AD AIUTARE ANGRI!!!

    STRALCIO DELLA PRIMA SENTENZA

    Il Giudice di Pace, dott.ssa Katia Gamberini, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2256/2013 R.G….
    MOTIVI DELLA DECISIONE
    Nel merito la domanda proposta risulta provata e va accolta…. Il diritto di cronaca giornalistica soggiace al limite della continenza che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono mai trascendere in attacchi personali diretti a colpire l’altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell’articolo pubblicato ma anche dell’intero contesto espressivo in cui si inserisce, compresi gli elementi – titoli, sottotitoli fotografie e presentazione grafica – che ne rendono esplicito il significato, risultando idonei a suggestionare i lettori meno esperti e superficiali…..
    Diverso dal diritto di cronaca è il diritto di critica, pur trovando anch’esso il suo referente costituzionale nell’art. 21 Cost. ed integrando un’esimente della diffamazione, ove esercitato nei limiti suoi propri. In generale la critica, compresa quella che si traduce in scritti, si risolve in una interpretazione di fatti, di comportamenti e di opere dell’uomo e, per sua natura non può essere che soggettiva, cioè corrispondente al punto di vista di chi la manifesta….
    È opportuno precisare che la “critica” non mira ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali. Rimangono tuttavia validi, in relazione al diritto di critica in sé considerato, i requisiti della pertinenza e cioè dell’interesse pubblico alla conoscenza di quell’interpretazione dei fatti o delle opere dell’uomo, nonché quello della correttezza formale dell’esposizione, cosiddetta “continenza”….
    …l’utilizzo di espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui deve essere strumentalmente collegato alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non deve risolversi in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato…
    Nel caso de quo l’articolo pubblicato sul giornale mensile n. 10 Angri 80 (mese di novembre 2012) contiene informazioni false ed infondate essendo emerse dall’espletata istruttoria che il settore “Avvocatura” e non avvocatura civica a cui vertice è posto l’attore è stato creato dall’Amministrazione nell’esercizio delle facoltà e dei poteri conferiti al Sindaco dall’art.50 Dlgs 267/00 conformemente alle previsioni normative…
    Conseguentemente nessun dubbio appare sussistere in ordine alla configurabilità della lesione dell’attore per la cui quantificazione del danno si può ricorrere anche a criteri equitativi, tenendo conto nella singola fattispecie esaminata, dell’ambito territoriale di diffusione del quotidiano (ANGRI ’80 è un mensile! n.d.r.). In difetto di allegazioni di ben più gravi conseguenze tenuto conto dell’ambito territoriale di diffusione del quotidiano (ribadiamo, ANGRI ’80 è un mensile! n.d.r.) si stima equo il suddetto danno in euro 1.000,00 oltre interessi dalla domanda di soddisfo…
    …. (oltre alla) Condanna al pagamento delle spese di giudizio per complessive … euro 600.

    L’articolo con le argomentazioni del collega Luigi D’Antuono che è valso la condanna per ANGRI ’80

    Il silenzio dell’Amministrazione
    A BRIGANTE, BRIGANTE E MEZZO!

    “A brigante, brigante e mezzo!” era il motto di Sandro Pertini durante la Resistenza (citato spesso dal dott. Giovanni Iovino, leader storico dei socialisti locali); mi è tornato in mente, dopo l’accusa di “brigantaggio informativo” lanciata ai giornalisti angresi dal Consigliere di maggioranza Marcello Ferrara.
    Ad Angri esercitare la libertà di stampa e la libertà di opinione non è più un diritto costituzionalmente garantito; dà, invece, il diritto a qualcuno di chiamarti brigante, senza che senta neppure il dovere civico e la responsabilità politica di entrare nel merito degli articoli e, soprattutto, di dimostrare in che cosa essi siano, oggettivamente e faziosamente, sbagliati.
    Allora, insieme al nostro gruppo di lavoro, abbiamo deciso di non subire passivamente le accuse e le offese, ma (parafrasando il motto pertiniano) di aggiungere “a brigante, brigante e mezzo” e di essere noi stessi a rilanciare e a dare dimostrazione (se ce ne fosse ancora bisogno) della serietà del nostro lavoro.
    L’ Amministrazione non risponde in merito all’articolo pubblicato il mese scorso a pag. 17 con il titolo “Una Giunta fuorilegge”? Noi ritorniamo sull’argomento, diamo altre informazioni ed offriamo qualche ulteriore spunto di riflessione a tutti.
    L’articolo in oggetto segnalava che, in base alla normativa vigente, l’Avvocato del Comune deve esercitare solo e soltanto l’attività legale, senza assolutamente svolgere “gestione amministrativa” e che, di conseguenza, non era possibile istituire, come ha fatto la Giunta Mauri, un settore denominato “Avvocatura civica”, a cui sono stati assegnati, oltretutto, anche l’Ufficio Patrimonio e l’Ufficio Casa.
    Ma questa è la teoria dell’ultimo giornalista di provincia o è la posizione unanime (che siamo in grado di dimostrare) di dottrina, giurisprudenza, Consiglio Nazionale Forense ( l’organismo di rappresentanza istituzionale degli Avvocati, al quale, per legge, sono demandati poteri di giurisdizione e amministrazione) e singoli Consigli dell’Ordine degli Avvocati ?
    Il nostro gruppo di lavoro ha verificato, ad esempio, che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha approvato, il 16 novembre del 2004, un articolato ed inequivocabile “Regolamento degli Uffici Legali degli Enti Pubblici”, che al professionista dipendente vieta “attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e comunque tali da non comportare assistenza legale propriamente detta”.
    Il Consiglio Nazionale Forense ha formulato, a sua volta, numerosi e concordanti pareri in materia, in alcuni casi ancor più restrittivi: il n. 36 del 29/5/06 (per l’ufficio legale è esclusa ogni altra attività, ancorché qualificabile come “ legale”); il n. 53 del 30/5/ 2007; il n. 72 del 16/7/2008 (per l’avvocato, addetto all’ufficio legale, deve essere esclusa “ ogni attività di gestione”); il n. 145 del 27/10/2008, recepito dalla sentenza n. 18359/2009 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (il simultaneo svolgimento di attività legale e amministrativa è vietato perché incide sull’autonomia e l’indipendenza); il n. 32 del 23 luglio 2009 (l’avvocato deve essere adibito esclusivamente all’ufficio legale, senza commistioni con funzioni e mansioni di altro tipo); il n. 87 del 21/9/2011.
    L’Amministrazione può anche non risponderci, ma il permanere di questa situazione illegale rende, comunque, illegittimi tutti gli atti posti in essere dal Caposettore dell’U.O.C. “Avvocatura civica” e rischia di far depennare dall’elenco speciale degli Avvocati dipendenti pubblici l’Avvocato del Comune (il quale non potrà più difendere l’Ente), ma, soprattutto, di far decadere tutti gli incarichi in corso, i quali, poi, dovranno essere riassegnati, con aggravio di spesa, ad avvocati esterni.
    Allora, egregi amministratori, per quanto tempo ancora continuerete a fare gli struzzi e a far finta di niente?
    Luigi D’Antuono

    Gli interventi di solidarietà su ANGRI ’80 di maggio 2015

    In seguito all’incredibile sentenza di condanna per diffamazione
    Tanti e significativi attestati di solidarietà ad ANGRI ‘80

    Solidarietà da Inverigo (Como)
    Grazie per la stima on. Ferrari!

    L’ex on. Marte Ferrari (classe 1928), da anni nostro attento ed affezionato lettore, appena ha ricevuto l’ultimo numero di ANGRI ‘80 ha telefonato da INVERIGO (COMO) a Luigi D’Antuono per manifestare a lui, al direttore, Antonio Lombardi, e alla redazione la sua incredulità nel leggere la sentenza di condanna emessa da un Giudice di Pace di Nocera Inferiore, per esprimere la sua solidarietà e per invitare tutti a non mollare e proseguire nell’ultratrentennale impegno per la crescita civile e democratica di Angri.

    On. Isaia Sales,
    editorialista de “Il Mattino”
    Continuate sempre così
    Carissimi Gigino, Antonio e collaboratori
    tutti di ANGRI ‘80
    È vero: le sentenze non si commentano, anche perché qualche volta lasciano, forse, senza
    parole. Vi esprimo tutta la mia solidarietà e mi auguro che possiate conservare sempre, nonostante tutto, la vostra tenacia e la voglia di continuare il vostro ultratrentennale impegno
    socioculturale per Angri… e non solo.
    Con stima e affetto
    Isaia Sales

    Assostampa Valle del Sarno
    «Una sentenza… stupefacente»

    Desta meraviglia la sentenza di primo grado, emessa dal giudice di Pace dottoressa Gamberini, che condanna il mensile “ANGRI ’80” e per esso sia il direttore responsabile Antonio Lombardi che Luigi D’Antuono, estensore di un articolo che avrebbe offeso l’avvocato Antonio Pentangelo, legale del Comune di Angri.
    La sentenza è oltremodo stupefacente in quanto i giornalisti in questione – come si può facilmente evincere dalla lettura dell’articolo – hanno solo esercitato il sacrosanto diritto di critica e di cronaca, nell’interesse pubblico e su fatti di rilevanza amministrativa che interessano il Comune di Angri.
    Per quanto esposto, poiché non ci pare che ci sia stata diffamazione nei confronti dell’avvocato Pentangelo, non può essere condivisa la sentenza, anche se il Giudice di Pace ha accolto parzialmente la richiesta di risarcimento danni.
    Ci sentiamo di appoggiare il ricorso in Appello che i colleghi di Angri vorranno presentare, nell’auspicio che il Tribunale di Nocera Inferiore – dopo un’accurata verifica del caso – ribalti la sentenza di primo grado, facendo rispettare in maniera inequivocabile la libertà di informazione sancita dall’articolo 21 della Costituzione e dall’art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
    Salvatore Campitiello
    Presidente Assostampa Valle del Sarno
    Consigliere Nazionale Ordine dei Giornalisti
    Mimmo Falco
    Presidente Movimento Unitario Giornalisti

    Dotta riflessione del dottore Enzo Raiola, nostro concittadino residente a Nocera
    «Diffamazione? Solo informazione sgradita!»

    Sere fa, mi trovavo a cena in un locale di Angri, con un gruppo di amici, tra i quali Elio, un avvocato, fine intenditore
    di musica classica.
    Poco prima avevo avuto modo di leggere l’articolo di fondo sul numero di Aprile di ANGRI ’80: “Ma dov’è la diffamazione !?”, e pensai bene di approfittare della competenza giuridica di Elio per avere chiarimenti in ordine al reato di diffamazione.
    Un attimo di riflessione e poi via, sottovoce, con la celebre aria “La calunnia è un venticello…”, da Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini (musica) e Cesare Sterbini (libretto).
    “Bene – ci diceva l’avvocato alla fine dell’apprezzata esibizione canora a basso volume – Sterbini sbagliava nell’utilizzare il termine “calunnia”, anche se giustificato da necessità di composizione.
    La calunnia consiste nell’incolpare falsamente taluno, che si sa con certezza essere innocente, di un reato avanti l’autorità giudiziaria o forze dell’ordine, pubblici ufficiali, ecc.
    Non è ascrivibile a questo contesto l’episodio in cui Don Basilio, equivoco maestro di musica di Rosina, protagonista femminile ed innamorata del Conte d’Almaviva, suggerisce a Don Bartolo, tutore innamorato della stessa Rosina, di calunniare il Conte.
    La diffamazione invece aggredisce la reputazione, l’onore di una persona; l’offesa può essere arrecata mediante espressioni verbali profferite alla presenza di più persone, a mezzo stampa, con atto pubblico o con altro mezzo di pubblicità”.
    Delucidazione esaustiva e mia curiosità appagata, con l’aggiunta gratuita di una esibizione canora.
    “Effettivamente – dicevo ai commensali – il testo e il crescendo musicale, il famoso crescendo rossiniano,
    trasmettono plasticamente l’idea della marea montante che caratterizza lo sviluppo della calunnia/diffamazione; inoltre, fortunatamente, non mi risulta che l’avv. Pentangelo, persona diffamata secondo la sentenza della dott.ssa Katia Gamberini, giudice di pace di Nocera Inferiore, “avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar.”
    “E che ne dite – si inserisce con voce pensierosa Luca, altro commensale – della Calunnia di Apelle?”.
    Il silenzio tombale seguito all’affermazione ha certificato perfettamente il nostro livello di ignoranza circa l’esistenza stessa di questa Calunnia di Apelle, per non dire dell’autore.
    “Signori – continua Luca, dopo una breve sadica attesa utile a farci sentire tutto il peso della nostra ignoranza, – sto parlando di un dipinto del 1496, esposto alla Galleria degli Uffizi di Firenze, opera di Sandro Botticelli ispirata ad un dipinto perduto di epoca ellenistica del pittore Apelle, anch’esso intitolato Calunnia.
    Nel quadro, da leggere da destra verso sinistra, troviamo un re seduto su un grande trono.
    Si tratta del re Mida, riconoscibile dalle orecchie d’asino, nelle vesti di cattivo giudice in quanto consigliato da due personaggi negativi, Ignoranza e Sospetto.
    Di fronte al re vi è Odio, nelle forme di un uomo, coperto di stracci e con un cappuccio in testa, che tiene per il braccio Calunnia, affiancata da due ancelle Invidia ed Inganno, che le acconciano i capelli.
    Calunnia con una mano trascina per i capelli davanti al re un giovane seminudo, l’Innocente, simbolo della purezza, e con l’altra mano impugna una fiaccola che non fa luce, simbolo della falsa conoscenza. Sulla sinistra, quasi in disparte, troviamo una vecchia di nero vestita a simboleggiare il Rimorso mentre guarda, sempre a sinistra, la Verità, tutta nuda e perciò genuina, incorruttibile. È sola, con lo sguardo rivolto al cielo, come a indicare l’unica vera fonte di giustizia.”
    Al silenzio di Luca si è aggiunto il nostro, incapaci, oltretutto dopo qualche libagione, di districarci, con l’immaginazione, tra le tante figure del dipinto e le allegorie del Botticelli.
    Al diavolo la vicenda della diffamazione per la quale sono stati condannati ANGRI ‘80, il suo Direttore, Antonio Lombardi, e Luigi D’Antuono, autore dell’articolo incriminato. Sembrava così che la riflessione a più voci sulla diffamazione avesse imboccato un vicolo cieco; ma volete che in cotanta combriccola mancasse l’appassionato di cinema?
    Ci ha pensato lui, Carmine, a chiudere brillantemente la discussione declamando ad alta voce, tra lo stupore dei commensali, la celebre frase che in Fortapàsc, film di Marco Risi su Giancarlo Siani, giornalista de IL MATTINO, ucciso dalla camorra, chiude il dialogo tra il caporedattore Sasà ed il giovane cronista: “Gianca’, ‘e notizie so’ rotture ‘e cazzo”.
    Dott. Enzo Raiola

    «Angri ha bisogno di ANGRI ‘80»

    Angri ha bisogno di ANGRI ‘80 e di tutte le forze culturali, libere e sane, che in questi anni
    sono state mortificate da una gestione amministrativa basata sul clientelismo.
    Sono abbonato ad ANGRI ‘80 da decenni e ritengo che pochi paesi non solo al Sud, ma anche
    nel resto d’Italia, possano vantare un mensile locale, pubblicato da oltre 30 anni, che riesce,
    contemporaneamente, ad essere impegnato sul piano sociale, politico e culturale, a valorizzare
    le migliori energie presenti sul territorio, a promuovere il senso di appartenenza, a ricercare
    le radici della propria storia ricordando fatti ed eventi anche di un passato lontano, ma ricchi di
    insegnamenti per il presente e per il futuro.
    Per questo motivo è semplicemente assurdo che il “nostro” valoroso e qualificato giornale
    abbia dovuto subire l’onta di una condanna per diffamazione nei confronti dell’avvocato del
    Comune, per un articolo che non parla di lui, ma critica (a ragione ed in modo documentato)
    l’Amministrazione Mauri per uno dei suoi tanti deliberati che in questi anni hanno ignorato o
    violato disposizioni normative.
    Esprimo pertanto il mio rammarico per questa immeritata e inspiegabile condanna e solidarizzo
    con la redazione e con tutti i collaboratori di ANGRI ‘80, augurandomi che in sede di appello
    venga fatta giustizia. Angri ha bisogno di ANGRI ‘80 e di tutte le forze culturali, libere e sane,
    che in questi anni sono state mortificate da una gestione amministrativa basata sul clientelismo
    e caratterizzata dall’assenza assoluta di una programmazione culturale che valorizzasse le
    risorse presenti sul territorio.
    Ing. Cosimo Ferraioli

    «Non c’è libertà senza conoscenza»

    Non c’è libertà senza conoscenza. È quantosostenevano gli antichi greci, sulle cui fondamenta si è costruito il pensiero occidentale, fino ad arrivare all’articolo 21 della nostra Costituzione che, difendendo il diritto alla libertà di stampa, così recita:
    «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
    ogni altro mezzo di diffusione». E nella Carta dei Diritti Umani si legge: «Chiunque ha il diritto
    alla libertà di opinione ed espressione; questo diritto include libertà a sostenere personali opinioni
    senza interferenze ed a cercare, ricevere, ed insegnare informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo informativo …».
    La stampa, quindi, non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Sulla base di queste premesse, genera stupore la sentenza del giudice di pace che condanna il mensile «ANGRI ’80» per un articolo in cui si ragguaglia la cittadinanza su un’anomalia verificatasi all’interno delle normali procedure amministrative, chiamando l’Amministrazione Comunale in carica a chiarire ai cittadini se e quanto di improprio esiste nei propri atti pubblici.
    «ANGRI ’80» è un giornale che da oltre trent’anni svolge un ruolo d’informazione significativo nella realtà angrese; in un luogo che sta toccando con mano il degrado sociale ed economico, dove veramente poche sono le iniziative pensate per modificare in positivo la realtà.
    Ebbene, in questo contesto sorprende che un nostro concittadino si rivolga alla giustizia per essere risarcito di un danno d’immagine, senza chiarire i motivi per cui tale immagine sia stata lesa, in considerazione
    del fatto che i contenuti del resoconto giornalistico non sono stati oggetto di sentenza.
    Si condannano, quindi, i riferimenti, i vocaboli usati; in un Paese dove le parole sono svuotate ormai dei loro originari significati, com’è accaduto, nell’occasione, ancora una volta, per il termine ‘libertà’.
    Bisogna prendere atto che non è un caso se l’Italia, secondo i dati del febbraio 2015, è risultata ultima tra le democrazie occidentali, collocandosi al 73.mo posto nella classifica mondiale della libertà di stampa, e questo episodio non gioca certo a favore della reputazione fortemente lesa della nostra nazione.
    Ad ANGRI ’80, al suo Direttore, Antonio Lombardi, a Luigi D’Antuono e agli altri giornalisti che collaborano con il ‘nostro’ mensile, esprimo la mia solidarietà, in attesa di una sentenza riabilitativa a seguito del procedimento di appello.
    Prof. Luigi Montella
    Università del Molise

    «Esito inatteso, stupore e amarezza»

    Caro direttore,
    abbiamo appreso con stupore e amarezza della condanna per diffamazione inflitta al nostro giornale, quindi a te e all’amico Gigino
    D’Antuono. Un esito inatteso che ci auguriamo potrà essere ribaltato in sede di appello. Nel rileggere l’articolo incriminato non mi pare di avere intravisto frasi offensive, lesive della dignità o dell’onorabilità di alcuno. E’ stato esercitato il diritto di critica e di cronaca sebbene con toni forti, marcati e con l’unico intento di evidenziare un aspetto ritenuto non in linea con la normativa in materia. E’ noto che fare informazione anche a livello locale è pratica sempre più difficile, delicata. Le querele fioccano.
    Spesso l’obiettivo è tacitare, zittire, intimidire il cronista di turno. Il campo è minato, gli equilibri labili, le suscettibilità notevoli. Nonostante (o proprio grazie) a questo spiacevole episodio si riaffaccia con rinnovata esigenza la necessità di pubblicare un mensile fiore all’occhiello della città di Angri, ammirato per la la sua longevità e qualità in tutta la provincia di Salerno e non solo. La solidarietà in questi casi può avere il sapore stantio della commiserazione di maniera. Esprimo, quindi, sentita vicinanza e affetto con la certezza che la giustizia farà il suo corso.
    Pippo Della Corte
    Componente Consiglio Direttivo
    Assostampa Valle del Sarno

    «Una sentenza discutibile!»

    Le sentenze dei giudici non si contestano. È stato sempre ritenuto un principio assoluto. Ed è così. D’altronde non servirebbe a nulla contestarle semplicemente.
    Ma almeno si possono discutere? Anche questo mi sembra un diritto consolidato del cittadino.
    Esso non indebolisce la giustizia e l’azione dei giudici. Anzi addirittura le rafforza, in quanto esalta il principio di trasparenza e linearità del loro agire.
    Per queste ragioni il mio commento sulla sentenza che condanna Direttore responsabile e Presidente del gruppo editoriale del periodico “ANGRI ‘80” ad una sanzione pecuniaria, per diffamazione a mezzo stampa, è critico.
    Mi sembra, infatti, che non vi sia alcuna diffamazione, ma solo l’esercizio del diritto dovere di una corretta ed imparziale informazione. Esprimo, pertanto, tutta la mia solidarietà ad ANGRI ‘80. Sono convinto, inoltre, che l’associazione della stampa vorrà
    proseguire nella battaglia, già iniziata da tempo, per definire i limiti giuridici ed etici di un reato che, per sua natura, è estremamente
    vago nei contorni e soggetto, spessissimo, a molteplici e contrastanti interpretazioni.
    Prof. Francesco Fasolino

    «La verità non ha bisogno di essere difesa»
    Caro Luigi,
    invece di rammaricarti per una sentenza che ti vede, come si dice in gergo, soccombente, che suona meglio
    di perdente, sfigato o sinonimi, dovresti, caro Luigi, essere soddisfatto. La sentenza potrai, comunque, impugnarla,
    ciò che i lettori pensano di quanto hai scritto, no.
    Il punto è il valore. La dignità, l’onore, il prestigio, la stessa vita umana, possono e giustamente devono,
    avere una tutela e quando ci si sente offesi da qualcuno nell’onore, nella dignità, nel prestigio, si può chiedere
    al Giudice un risarcimento, una sorta di ristoro per il danno subito. Ognuno è libero, in piena libertà e
    coscienza, di valutare l’offesa attribuendole un valore, un peso. Ognuno è libero di stabilire un equivalente
    economico di quel ristoro.
    È così, in piena libertà e coscienza, che l’offeso, stabilito quanto vale economicamente il danno al suo
    onore, al suo prestigio ecc., si rivolge al Giudice per la tutela delle sue ragioni: fissa, cioè, lui il valore del
    danno subito.
    Spesso, ad onor del vero, avviene che il giudice riduca fortemente le richieste risarcitorie, dopo aver valutato
    circostanze, equità, condizioni del fatto ecc.; addirittura, come nella causa che ha riguardato il vostro e
    nostro ANGRI ‘80, riduca di ben tre quarti la pretesa. Per esempio, se il valore del risarcimento fosse stato
    di 4.000.000 di euro ne avresti risparmiati tre. Nel caso di specie da 4.000 sei arrivato a mille: potresti essere,
    sotto il profilo del valore economico della causa, soddisfatto.
    Ma se questo non fosse il tuo valore di riferimento (quello economico, intendo) rimane ciò che è stato scritto:
    il valore, cioè, dell’articolo e quanto lo ritenga, chi lo ha letto, corretto o rispondente a Verità.
    Ecco, Luigi: la Verità. Presentandosi sempre nuda appare noiosa, non interessa agli uomini ma, fortunatamente,
    non ha bisogno di nulla, nemmeno di essere difesa.
    Chissà se pensava anche a questo Kurt Erich Suckert quando dalla villa di Capri definiva l’Italia come la
    Patria del diritto e del rovescio (e non sembra si riferisse al tennis). Intanto, voi di ANGRI ‘80, continuate
    a scrivere che a leggere tra le righe ci penseranno i lettori.
    Avv. Giovanni Longobardo

    «Andate avanti! Siamo con voi!»

    È doveroso il rispetto nei confronti dei magistrati, così come per ogni altroprofessionista.
    Ma le sentenze, ci dicono,vanno applicate, non commentate e/o criticate fino a quando possono essere
    oggetto di ricorso, devono essere impugnate (lo scrivo soprattutto per esperienza personale).
    Ogni più ampia solidarietà, quindi, sia a Luigi D’Antuono che ad Antonio Lombardi e un affettuoso abbraccio
    al carissimo Salvatore, presidente appassionato e battagliero, sempre pronto a difendere calorosamente ogni
    collega, indistintamente.
    Paolo Pozzuoli
    Funzionario Inail in pensione, San Prisco (CE)

    Sull’ultimo numero dell’apprezzato periodico ho letto che “ANGRI ‘80” è risultato soccombente in una vertenza legale.
    A mio modesto parere, ogni volta che ho avuto occasione di leggere articoli di ‘’ANGRI ‘80’’ e, particolarmente quelli a firma del dott. Luigi D’Antuono, non mi è parso di ravvisare alcunché di offensivo verso gli amministratori comunali, anzi, come ho già espresso in altra occasione, il dott. D’Antuono fa sempre una critica costruttiva, in quanto, spesso, suggerisce anche i provvedimenti che, secondo lui, sarebbero idonei a risolvere i vari problemi.
    Fermo restando il principio che le sentenze vanno rispettate, formulo a Gigino D’Antuono e al direttore di ANGRI ’80, Antonio Lombardi, la mia piena solidarietà con l’augurio che tutto possa essere presto chiarito e risolto in sede di appello.
    Prof. Franco de Lilla
    Caserta

    Caro Direttore, non esprimo unasemplice, formale e retorica solidarietà, ma rimarco con fermezza il senso d’indignazione rispetto al provvedimento nei Vs. confronti.
    Che lede la libertà ed il pensiero di critica, verso chi come l’informazione deve sempre e comunque ergersi a guardia del rispetto delle regole di chi gestisce la Cosa Pubblica.
    E per me, che appartengo ad una Cultura Politica che fa del confronto e del dissenso un patrimonio irrinunciabile, ANGRI ’80 rimane un elemento essenziale per la crescita ed il riscatto civile della nostra comunità.
    Con rinnovata stima.
    Francesco Lombardo
    S.E.L

    «Un forte abbraccio e un invito a non mollare»
    Esprimo la mia convinta vicinanza al direttore responsabile Antonio Lombardi, al presidente della Coop. C.I.C., Luigi
    D’Antuono, a tutta la redazione di ANGRI ‘80, strumento di informazione che, di certo, per me ha rappresentato (e continua ad esserlo) un importante legame con la mia terra.
    Siedo perciò volentieri accanto a loro, dalla parte del torto, essendo oggi di uso corrente trovare gli altri posti già occupati.
    Roberto Santalucia,
    Sindaco di Bellano

    Editoriale pubblicato su ANGRI ’80 di giugno 2015.

    Nuova sentenza di condanna per ANGRI ‘80
    Dov’è la diffamazione? (2)

    A seguito di un’altra citazione davanti al Giudice di Pace di Nocera Inferiore da parte dell’Avvocato del Comune di Angri, Antonio Pentangelo, abbiamo ricevuto una nuova condanna al pagamento di 2500 euro (oltre interessi e rivalutazione) come risarcimento del danno subito dal denunciante e di 1000 euro (oltre spese, IVA e CPA) per le spese legali. Ovviamente, abbiamo provveduto a pagare quanto dovuto (senza pesare sulle casse non certo floride del giornale) e presentare appello presso il Tribunale civile di Nocera Inferiore.
    Pubblichiamo integralmente sia l’articolo “offensivo” di Luigi D’Antuono che la sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, sostanzialmente simile alla precedente, affinché i nostri lettori possano fare le loro valutazioni e le loro considerazioni.
    Le nostre sono uguali e identiche a quelle pubblicate in riferimento alla prima e altrettanto incredibile sentenza (v. ANGRI ’80 n. 4, Aprile 2015, pagg. 1 e 13) che ritiene diffamata una persona solo indirettamente citata nell’articolo e senza che nei suoi confronti sia stato usato, di conseguenza, nessun aggettivo dispregiativo. Non intendiamo aggiungere altro per evitarci ulteriori problemi ed anche perché, come scriveva l’on. Isaia Sales nella sua affettuosa lettera di solidarietà, pubblicata sul numero scorso: “… le sentenze qualche volta lasciano senza parole….”.
    Abbiamo, pertanto, deciso di pubblicare, di seguito, la vignetta che forse vale più di mille parole, in segno di protesta e di lutto per la democrazia, per i diritti costituzionali non garantiti e rispettati, per l’assoluto mancato rispetto per la nostra storia e per il nostro ultratrentennale impegno di volontari a favore della
    crescita culturale e civile di Angri.

    L’Articolo incriminato

    Una Giunta fuorilegge

    Sul numero scorso avevo segnalato un’ulteriore contraddizione della
    Giunta Mauri, relativa a pagamenti fatti e non fatti agli avvocati, a seconda che fossero fratelli o fratellastri, di qualcuno a Piazza Crocifisso.
    Ricordavo che ad un avvocato, creditore di appena 6.000 euro, ci sono voluti anni, decreti di ingiunzione e sentenze del Tar per farsi pagare il credito, arrivato, poi, a 12.000 euro, a cui si sono
    aggiunte anche le spese per il Commissario ad acta ed il suo collaboratore, quantificate in oltre 1.000 euro.
    Qualcun altro, invece, è riuscito, in pochi mesi, a riscuotere il proprio credito, nonostante che avesse anche .un ponderoso debito
    con Equitalia.
    Avevo chiesto spiegazioni sull’accaduto all’Amministrazione comunale
    e, soprattutto, avevo chiesto di conoscere quali provvedimenti erano
    stati adottati per evitare che in futuro si ripetessero fattacci del genere.
    Nessuna risposta è arrivata; per la verità, qualcosa è partito ed
    arrivato: le contumelie e le offese in Consiglio Comunale. Si vede che,con l’ultimo numero, è stato toccato qualche nervo scoperto.
    Comunque, nell’attesa, avevamo attivato il nostro qualificato gruppo di lavoro, già brillantemente collaudato in numerose altre occasioni (SOGET, mensa scolastica, poste private, trasporto scolastico,
    ecc. ecc.), affinché cominciasse a studiare gli atti e fosse pronto a
    controdedurre all’Amministrazione, la quale, invece, ha elegantemente deciso di far finta di niente, salvo, poi, lanciare
    generiche accuse in C. C.. Abbiamo, allora, collegialmente,
    deciso di pazientare ancora, sperando che almeno l’Assessore al contenzioso si degni, prima o poi, di intervenire e di fornire i dovuti chiarimenti (agli Angresi e, perché no, anche a noi).
    Nel frattempo, ho avuto il piacere di incontrare, dopo tanto tempo, un amico avvocato, il quale, oltre a farmi i complimenti per il nostro mensile,
    mi ha invitato ad andare al suo studio, per darmi una notizia che forse non avevo.
    Ecco cosa, poi, mi ha detto: “ANGRI ’80 sta svolgendo un ottimo lavoro di informazione e di controinformazione sulle tante illegalità poste in essere dall’attuale Amministrazione comunale, ma, finora, ve n’è sfuggita una, importante ed attuale visto che si intreccia con la brutta storia dei centomila euro persi da Equitalia”.
    In breve, l’avvocato mi segnala che:
    1) l’Amministrazione Mauri non poteva creare un settore denominato “Avvocatura civica” e farvi lavorare, o, addirittura, nominarne responsabile, un avvocato iscritto nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti pubblici;
    2) per essere, infatti, iscritto a tale elenco, annesso all’Albo dell’ Ordine, l’avvocato dipendente deve esercitare la professione in via esclusiva per l’Ente e, soprattutto, l’ufficio lega-le di cui fa parte deve costituire un’unità organica autonoma, che abbia come unico riferimento il responsabile giuridico dell’Ente ed alla quale è fatto assoluto divieto di svolgere attività di “ gestione”
    amministrativa;
    3) nel momento in cui uno dei due requisiti essenziali sopra
    indicati viene meno, l’avvocato già iscritto diventa incompatibile,
    deve essere depennato dall’elenco e, di conseguenza, non potrà più
    difendere l’Ente in giudizio;
    4) a prescindere dalla verifica di eventuali conseguenze economiche
    su quanto pagato, a vario titolo, dall’Ente all’avvocato … in costanza di incompatibilità, l’Ordine dovrà, di certo, avviare la
    procedura di contestazione disciplinare nei suoi confronti ed, inoltre, l’avvocato perderà il diritto ad ottenere ogni forma pensionistica per tutto il periodo in cui è esistita l’incompatibilità stessa.
    Se le cose stanno così, vuol dire che l’Amministrazione comunale
    ( per l’ennesima volta) ha ignorato completamente le norme
    vigenti, ha compiuto e perpetuato per quasi due anni un grave
    errore, ha creato vari danni non solo all’Ente, ma anche allo stesso
    funzionario coinvolto.
    Ma è possibile che tutti a Piazza Crocifisso ignorassero la normativa
    vigente in materia? Passi per il Sindaco ( ormai etichettato dal
    Gip di Nocera Inferiore), ma, uno, almeno, tra l’esperta Segretaria Generale, l’Assessore al Contenzioso, Avv. Salvatore Giordano, gli altri illustri suoi colleghi, componenti della maggioranza, Avv. Daniele Selvino e Avv. Bonaventura Manzo, lo stesso avvocato, da tanti anni, dipendente del Comune, poteva avvisare Mauri che quella scelta era illegittima e sbagliata? Nessuno sapeva? Sembra possibile!
    E ora come la mettiamo?
    Luigi D’Antuono
    (pubblicato su ANGRI ’80 Ottobre 2012)

    LA SECONDA SENTENZA

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore
    Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, nella persona dell’aw. Consuelo Ascolese ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2255/13 RG promossa da:
    PENTANGELO Antonio (C.F. PNTNTN55M21A294B) rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Giordano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nocera Inferiore alla via S.Giordano n.20 – attore
    CONTRO D’ANTUONO Luigi, LOMBARDI Antonio e Cooperativa Centro Iniziative culturali srl, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Gaetano Morena ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Angri alla via Fleming n. 49 – convenuti
    Avente per oggetto: risarcimento danni Discussa e riservata per la decisione all’udienza del 05.02.2015 sulle seguenti conclusioni:
    per l’attore: voglia il Giudice adito accogliere la domanda e per l’effetto condannare i convenuti al pagamento della somma di Euro 4.000.00 a titolo di risarcimento danni oltre interessi legali; con condanna di spese, diritti ed onorari di causa.
    per i convenuti: chiedono il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese.
    FATTO
    L’avv. Antonio Pentangelo, con atto di citazione regolarmente notificato e depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 18.03.2013, citava in giudizio i sigg. D’Antuono Luigi, Lombardi Antonio e la Cooperativa Centro Iniziative Culturali srl, in persona del legale rapp.te p.t, per sentirli
    condannare in solido al pagamento di € 4.000,00 a titolo di risarcimento dei danni per la lesione della propria immagine, oltre rivalutazione monetaria e pagamento delle spese e competenze di lite. Sosteneva parte attrice di essere avvocato, iscritto all’Elenco Speciale tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore ai sensi dell’art.3 comma 4 del RDL 27.11.1993 n.1578 e art.69 comma 2 del R.D. 22.01.1934 N.37 e di essere stato nominato responsabile dell’Unità Operativa Complessa (UOC) Avvocatura del Comune di Angri, incarico rinnovato con decreto sindacale n. 132/12. Sosteneva ancora che sul Giornale Mensile n.9
    del 20.10.2012 denominato “Angri 80” – Registrato al Tribunale di Salerno il 17.11.1983 al n.591-Editore Cooperativa Centro Iniziative Culturali srl con sede in Angri alla Via Murelle n.61, direttore responsabile sig. Antonio Lombardi. era stato pubblicato a pag. 3, della Rubrica “Attualità”, a firma del sig. Luigi D’Antuono
    e anche responsabile del trattamento dati del giornale ai sensi del Dlgvo n. 196/2003 un articolo diffamatorio nei confronti dell’attore. Dichiarava ancora l’attore che tale articolo, che seguiva un precedente articolo, pubblicato nel n.8 dello stesso giornale, oggetto di altro giudizio pendente presso diverso giudicante, e che era stato ripreso anche nel successivo numero del giornale, aveva creato discredito nei suoi confronti atteso che le affermazioni ivi contenute, oltre ad essere infondate, erano assolutamente false perché il Settore “Avvocatura Civica” al cui vertice era posto 1’attore, era stato creato dall’ammistrazione nell’esercizio delle facoltà e i poteri che sono conferiti al Sindaco dall’art.50 del Dlgvo n.267/2000, settore a cui spettava
    l’esercizio della difesa dell’ente dinanzi agli organi giurisdizionali. Ritenendo dunque 1’articolo in questione
    lesivo della propria reputazione, 1’avv. Pentangelo aveva citato in giudizio l’autore degli articoli, nonché la testata giornalistica ed il direttore della stessa. In comparsa di costituzione e risposta i convenuti chiedevano il rigetto della domanda ritenuta infondata in fatto e diritto. La prima udienza si teneva in data 23.05.2013.
    Comparivano i procuratori delle parti che si riportavano ai propri atti e, su loro richiesta, gli atti venivano mandati al Coordinatore per la riunione con altri procedimenti pendenti tra le stesse parti dinanzi a diverso Giudicante. La riunione non veniva disposta per cui il procedimento veniva restituito a questo Giudicante
    che fissava l’udienza del 06.11.2014, inviata ex art.320 c.p.c. al 18.12.2014. In tale data veniva autorizzata l’acquisizione dei verbali di udienza relativi alle testimonianze rese dai medesimi testi indicati, sulle stesse circostanze, dinanzi a diverso Giudicante e veniva fissata l’udienza del 05.02.2015, udienza nella quale, sulla base delle conclusioni formulate, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e trattenuta per la sentenza.
    DIRITTO
    La domanda di parte attrice è fondata è merita accoglimento. L’attore ha agito per ottenere un risarcimento conseguente ad un articolo considerato lesivo e dunque rientrante nella fattispecie della diffamazione a mezzo stampa, che si verifica in caso di pubblicazione e diffusione di notizie non corrispondenti a verità. In tale contesto, essendo costituzionalmente tutelati sia il diritto di cronaca che quello di critica, occorre tener conto di tutti questi diritti e contemperarli con quelli inerenti alla tutela della persona (diritto alla riservatezza, al decoro, alla dignità personale) per individuare se vi sia stata o meno una violazione. Dal punto di vista del diritto civile dunque ci si troverà di fronte ad un tipico caso di responsabilità extracontrattuale, a fronte della
    quale 1’offeso ha appunto la possibilità di agire per il risarcimento del danno che consiste appunto nella violazione
    di diritti fondamentali dell’individuo, quali il diritto all’immagine, alla reputazione, all’onore.
    Voci di danno risarcibili saranno pertanto il danno non patrimoniale nelle forme del danno biologico, morale soggettivo ed esistenziale, nonché il danno patrimoniale, quale danno emergente e lucro cessante per la lesione alla reputazione ed eventuali spese sostenute per arginare gli effetti dell’atto diffamatorio. Si ritiene
    che 1’istruttoria svolta abbia confermato quanto sostenuto dall’attore in citazione. L’articolo pubblicato sul n.9 del giornale mensile Angri 80 contiene senza dubbio informazioni false ed infondate essendo stato documentalmente provato che il settore “Avvocatura” al cui vertice veniva nominato l’avv. Pentangelo, veniva
    creato dall’amministrazione nell’esercizio delle facoltà e dei poteri conferiti al Sindaco dall’art. 50 del Dlgs 267/00. Inoltre il teste, avv.to Buonaventura Francesco, ha confermato l’inimicizia personale e familiare tra l’autore degli articoli e l’attore, inimicizia derivante dai vincoli di parentela e dalla gestione dei beni comuni ereditari per la quale cosa sono pendenti altri giudizi dinanzi all’autorità giudiziaria. Lo stesso teste confermava
    poi la circostanza secondo cui rientra tra i poteri dell’Amministrazione comunale di istituire un settore con a capo un legale, così come avvenuto nel periodo in cui lo stesso teste
    ricopriva la carica di amministratore presso il Comune di Angri e presso l’Ufficio Avvocatura del Comune di Napoli.
    L’affermazione contenuta nell’articolo “Una giunta fuorilegge” di “non poter creare un settore denominato “Avvocatura Civica” e farvi lavorare o, addirittura, nominarne responsabile, un avvocato iscritto nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti pubblici e certamente falsa e tendenziosa, soprattutto se si considera che
    già nella precedente amministrazione, guidata dal Sindaco Giuseppe La Mura, ed in cui il sig. D’Antuono Luigi ricopriva la carica di Vicesindaco, con delibera di Giunta comunale n. 243 del 30.10.06, l’avv. Alfonso Longobardi aveva veniva investito della qualifica di Responsabile del Servizio Avvocatura, giusto decreto Sindacale n 25 del 21.04.00. Conseguentemente nessun dubbio appare sussistere in ordine alla configurabilità della lesione alla reputazione dell’attore la cui domanda merita accoglimento.Osserva il giudicante che, in tema di risarcimento danni, qualora la peculiare natura del pregiudizio lamentato dall’attore renda difficile
    la prova concreta del suo preciso ammontare,è legittimo e doveroso “il ricorso ad una autonoma valutazione equitativa del danno, dovendosi per converso ritenere contraria a diritto un’eventuale decisione di non liquet, fondata appunto sull’asserita inadeguatezza dei criteri indicati dall’attore o sulla pretesa impossibilità
    di individuarne alcuno, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente acclarato in termini di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità di una richiesta risarcitoria relativa ad una certa res lesiva” (cfr., in tal senso, Cass. Civ. Sez. 1, n. 13469/02) Ciò posto, ai
    fini della liquidazione di tale danno, non provato in assenza di chiari elementi nel suo preciso ammontare ma certo nella sua esistenza ontologica. soccorre il principio di cui all’art. 1226 C.c. in forza del quale si ritiene equo stimare in Euro 2.500,00 il danno subito daU’attore, con conseguente obbligo del risareimento a carico dei convenuti in solido.
    Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese, IVA c CPA.
    P. Q. M.
    Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa civile iscritta al n. 2255/13 RG, accoglie la domanda attrice e per questo condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 2.500,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda all’effettivo pagamento.
    Condanna inoltre i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del procuratore di parte attrice in complessivi Euro 1.000,00 oltre spese, IVA c CPA
    come per legge.
    Così deciso in Nocera Inferiore oggi 07.04.2015
    Il Giudice di Pace
    Avv. Consuelo Ascolese

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